Requisiti visivi degli aspiranti alla iscrizione nelle matricole della gente di mare
D.P.R., 30/04/2010 n° 114, G.U. 22/07/2010
Pubblicato il 23/07/2010
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2010, n. 114
Regolamento recante modifiche al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente i requisiti visivi degli aspiranti alla iscrizione nelle matricole della gente di mare. (10G0135)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, recante accertamento dell’idoneità fisica della gente di mare di prima categoria ed in particolare gli elenchi ad esso annessi;
Vista la legge 28 ottobre 1962, n. 1602, recante modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l’accertamento dell’idoneità fisica della gente di mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1536, recante modificazione ad alcuni articoli del primo e secondo elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche della gente di mare, allegati al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Riconosciuta la necessità’ di modificare, alla luce dei progressi diagnostici e terapeutici intervenuti nel corso degli anni, i criteri valutativi relativi ai requisiti visivi necessari alla formulazione del giudizio di idoneità per l’iscrizione alle matricole della gente di mare;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;
Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all’elenco relativo all’iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria
- Il numero 22 del primo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, è sostituito dal seguente: «22. Le malattie e le alterazioni dell’occhio per le quali la funzione visiva sia ridotta a tale grado da avere in ambedue gli occhi: a) personale di coperta: visus naturale inferiore ai 14/10 complessivi con meno di 5/10 per l’occhio peggiore. Il visus corretto dovrà essere 10/10 in ciascun occhio con l’uso di lenti ben tollerate; b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 8/10 complessivi con meno di 3/10 per l’occhio peggiore. Le gravi discromatopsie: per il personale di coperta e per gli elettricisti la funzione cromatica deve essere valutata con le Tavole di Ishihara. Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre o delle ciglia anche se limitate da un solo occhio quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione. Puo’ essere considerato come normale un campo visivo che presenti: a) un’ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare; b) un’ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare. L’emeralopia.».
Art. 2
Modifiche all’elenco relativo alla revisione degli iscritti nella matricola della gente di mare
- Il numero 14 del secondo elenco annesso al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, è sostituito dal seguente: «14. La anoftalmia o l’atrofia di un globo oculare e tutte le alterazioni organiche e funzionali, le malformazioni o gli esiti di traumi per cui l’acutezza visiva sia ridotta a meno di: a) per il personale di coperta: visus naturale inferiore ai 12/10 complessivi con meno di 4/10 per l’occhio peggiore. Il visus corretto dovrà essere 10/10 in ciascun occhio con l’uso di lenti ben tollerate; b) altro personale di bordo: visus naturale inferiore a 6/10 complessivi con meno di 2/10 per l’occhio peggiore. I difetti del campo visivo anche monoculari che riducano sensibilmente la visione. Per i soggetti monocoli può essere considerato come normale un campo visivo che presenti: a) una ampiezza totale del meridiano orizzontale non inferiore a 120°; b) una ampiezza totale sul meridiano verticale superiore non inferiore a 60° ed inferiore non inferiore a 75°; c) una assenza di scotomi assoluti entro i suddetti limiti, escludendo lo scotoma fisiologico (macchia cieca). Per i soggetti con funzione visiva binoculare può essere considerato come normale un campo visivo che presenti: a) una ampiezza totale sul meridiano orizzontale non inferiore a 120°, alla valutazione binoculare; b) una ampiezza sul meridiano verticale di almeno 60°, alla valutazione binoculare.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 aprile 2010.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fazio, Ministro della salute
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2010.